C.U.A.T. Comitato Utenti Aeroporto Treviso
Costituito ex D. Lgs. 13.01.99 n. 18, art. 8/1

Aeroporto Antonio Canova, Via Noalese 63 - 31100 TREVISO
Tel. 348 3006906, 335 6639991 - Fax 041-8109917 - E-mail:

  C.U.A.T.
  Home Page
  Scrivi al C.U.A.T.


  Organizzazione
  Scopi
  Storia
  Statuto
  Direttivo
  Membri


  Documenti
  News
  Documenti
  Normativa
  DCA di Venezia
  Verbali C.S.O.
  Verbali C.U.A.T.
  Corrispondenza
  NOTAM Treviso


  Utilities
  Bollettini Meteo
  Airport Maps
  FPL e Notam
  Effemeridi
  Effem. Grafico
  Link


Statuto del Comitato Utenti Aeroporto Treviso
STATUTO COMITATO UTENTI
AEROPORTO di TREVISO (C.U.A.T.)


STATUTO (pdf 101Kb)


ART. 1 - DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI

Ai fini del presente statuto i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

(a) Utente o Vettore
Qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci da e per l’aeroporto di Treviso.

(b) Ente di gestione
La società Aeroporto di Treviso spa.

(c) Prestatore di servizi di assistenza a terra
Qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o più categorie di servizi a terra.

(d) Presidente
La persona eletta a coordinare e presiedere l’attività del Comitato.

(e) Consiglio Direttivo
Le persone elette a gestire e rendere funzionante il Comitato su mandato dei membri del Comitato Utenti: il Presidente, il Responsabile Organizzativo con funzioni vicarie ed un terzo componente eletto fra i membri del Comitato.

(f) Riunioni
La riunione ordinaria annuale o le riunioni straordinarie.

(g) Membri
Ciascun Utente che opera sull'aeroporto e che abbia fatto richiesta di far parte del Comitato e sia stato iscritto nel Registro dei membri del Comitato.

(h) Registro dei Membri
Documentò tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo per la registrazione di ciascun membro con il supporto del Responsabile Organizzativo.

(i) Servizio Organizzativo
Quello svolto dalla persona eletta dal Comitato per svolgere attività di smistamento, recapito telefonico, redazione e distribuzione verbali e/o informative.


Art. 2 - NOME, SCOPI E PRINCIPI

2.1
Il nome del comitato è Comitato Utenti Aeroporto di Treviso (C.U.A.T.)

2.2
Il Comitato assolverà al ruolo consultivo, come previsto dalla legislazione italiana (Decreto Legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999) nell'ambito della direttiva Europea 96/67 del 15 ottobre 1996, per la corretta attuazione del decreto stesso, per la determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione, per la determinazione dei servizi stessi tenuto conto dei loro livelli qualitativi, per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture, per le specifiche tecniche o capitolato d'oneri dei prestatori di servizi di assistenza a terra il cui accesso è sottoposto a limitazioni.


Art. 3 - MEMBRI

3.1
Ogni Utente che utilizza i servizi dell'aeroporto ha diritto a partecipare ai comitato.

3.2
L'Ente di Gestione provvederà a distribuire a ciascun nuovo utente un modulo per l’eventuale registrazione nel Registro dei membri.

3.3
Ogni membro dovrà designare il suo Rappresentante permanente al Comitato con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, come ogni cambiamento di esso.

3.4
Un Utente che non faccia parte del Comitato e che desideri aderire comunicherà per iscritto tale intenzione al Consiglio Direttivo che provvederà alla relativa registrazione.

3.5
Un membro cesserà di essere tale se:
- darà le dimissioni
- andrà in liquidazione
- cesserà di usare l'aeroporto.


Art. 4 - RAPPRESENTANZA

4.1
Il Rappresentante dei membri potrà essere, all’occorrenza, un dipendente dell’Utente, un organismo rappresentativo, intendendosi con tale espressione quelle forme associative (associazioni portatrici degli interessi di categoria, come meglio specificato nella circolare della Direzione Generale dell'ENAC datata 29.10.99 prot. 99-492/vdg.), od un altro Utente.

4.2
Il Rappresentante designato potrà essere a sua volta sostituito tramite delega scritta da altro soggetto rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.

4.3
Ogni membro potrà farsi accompagnare alle riunioni, a titolo di osservatore, da un collaboratore a sua scelta, ad esclusione dei prestatori o candidati prestatori di servizi.
4.4
Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, invitare altri osservatori alle riunioni del Comitato. Tutti i membri hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4.5 Ad ogni riunione il Consiglio Direttivo terrà un foglio presenza con il nome e la qualifica dei partecipanti ed il nome dei membri che essi rappresentano.


Art. 5 - UFFICIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

5.1
Il Comitato degli Utenti è diretto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Responsabile Organizzativo e da un terzo componente eletto fra i membri del Comitato.
5.2
Il Presidente, il Responsabile Organizzativo ed il terzo componente del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i membri a maggioranza semplice dei presenti con quorum di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5.3
Il Consiglio Direttivo eletto resta in carica due anni e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio. Nel caso che un membro del Consiglio Direttivo cessi la sua funzione, esso verrà sostituito con elezione a maggioranza semplice e l'eletto resterà in carica fino alla cessazione del consiglio stesso.
5.4
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato anche in giudizio.


Art. - 6 RIUNIONI

6.1
Il Comitato degli Utenti si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta secondo necessità. Eventuali riunioni straordinarie saranno indette su:
a) iniziativa del Consiglio Direttivo
b) su richiesta della DCA/ENAC o dell'ente di gestione
c) su richiesta di almeno il 25% dei membri.

6.2
La sede normalmente designata per le riunioni sarà messa a disposizione, in base alla disponibilità, dall'ente di gestione.

6.3
La convocazione dei membri con l'ordine del giorno della riunione sarà inviata ai membri almeno 5 giorni prima della riunione.

6.4
La riunione sarà presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, dal Responsabile Organizzativo.

6.5
Dopo ogni seduta, il verbale redatto dal Responsabile Organizzativo e firmato dal Presidente della riunione, sarà inviato ai membri del Comitato, all'ente di gestione ed alla DCA/ENAC entro 15 giorni dalla riunione stessa.


Art. 7 - MODALITÀ Dl VOTO

7.1
Ogni Utente dispone di un voto. E’ ammesso il voto per delega scritta che può anche riportare, su punti specifici iscritti all’ODG, la dichiarazione di voto del membro delegante. Sui medesimi punti specifici, il portatore della delega scritta non può esprimere voto diverso da quello indicato dal delegante.

7.2
L'ente di gestione comunicherà annualmente, i base ai dati consuntivi dei dodici mesi precedenti, l’elenco ufficiale degli Utenti censiti.

7.3
Per la validità delle riunioni in prima convocazione, il quorum è costituito da almeno il 51% della totalità degli aventi diritto al voto.

7.4
In caso di mancato raggiungimento del quorum in una data riunione, al fine di assicurare comunque il funzionamento del Comitato, sarà indetta un'altra riunione entro 24 ore dalla prima. ln questa seconda ipotesi, il quorum, per la validità della riunione, sarà costituito dal 30% degli aventi diritto al voto.

7.5
La maggioranza per le votazioni di ciascuna riunione è costituita dal 51% dei membri presenti.


Art. 8 - SPESE Dl FUNZIONAMENTO

8.1
Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico del Comitato medesimo.


Art. 9 - MODIFICA DELLO STATUTO

9.1
La modfiica del presente Statuto può aversi con delibera presa in una riunione straordinaria indetta per tale scopo richiesta come al punto 6.1, con quorum come al punto 7.3 e maggioranza come al punto 7.5.


Art. 10 - SCIOGLIMENTO DEL COMITATO

10.1
Lo scioglimento del Comitato può aver luogo solo ove non ne sia più prevista l’esistenza per norma legislativa, con delibera presa in una riunione indetta per tale scopo con un quorum del 51% dei membri e con la maggioranza di cui al punto 5.3.

Pagina aggiornata il 20/11/2007 - © MB-Soft